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Ammortamento, detraibilità IVA e deducibilità dei costi per autovetture aziendali 2014

Lunedì, 30 Giugno 2014 14:33

Ad oggi è in vigore quanto approvato dalla “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) per i veicoli aziendali: le regole per la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi variano a seconda che l'utilizzo sia esclusivo per l'attività d'impresa o meno.

Uso promiscuo. Il cambiamento più importante concerne la deduzione dei costi di acquisto al 20% da applicarsi anche ai costi “extra-benefit” delle auto in uso agli amministratori. L’importo massimo di deduzione è 3.615,20 euro (costo fiscale 18.075,99 euro). Per i noleggi a lungo termine la deduzione massima è di 994,18 euro l’anno (costo fiscale 3.615,20 euro). In caso di auto concesse in uso promiscuo al dipendente per più di 183 giorni l’anno, la deducibilità dei costi passa al 70%. Il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al netto delle eventuali trattenute.

Uso esclusivo. Nel caso di auto dedicate al solo utilizzo aziendale, ossia acquistate intestandole all’azienda per poi darle in usufrutto ai dipendenti, è stata apportata una riduzione delle detrazioni pari a -31,25%. Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e di taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%.


Fringe benefit aziendali

Come si calcolano le tasse di tutti quei benefit aziendali che concorrono al reddito da lavoro dipendente e confluiscono in busta paga? L’articolo 51 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce il principio di base per cui «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».


La deducibilità dei costi di noleggio

<td">Beni strumentali

Uso pubblico Agenti di commercio e rappresentanti Professionisti Uso promiscuo Veicoli non assegnati

100%

100%

80% *

20% *

70%

20% *

* nei limiti di €3.615,20 per la quota noleggio, senza limiti per la quota servizi

I costi di noleggio a lungo termine usufruiscono della deducibilità totale o parziale.


Deducibilità totale:

I veicoli adibiti a uso pubblico e i veicoli aziendali, in base all’Art. 164 bis TUIR, sono strumentali all’attività dell’impresa stessa ed essenziali al suo svolgimento.


Deducibilità parziale:

  • Veicoli concessi ad Agenti di commercio e rappresentanti: deducibilità pari all’80% nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 2.892,16). Nessun limite è previsto per la quota servizi
  • Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: deducibili in misura pari al 70%
  • Veicoli in uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al 70% per il periodo di uso promiscuo, oltre: 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite previsto per la quota servizi
  • Veicoli non assegnati: deducibilità pari al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite è previsto per la quota servizi


Rimborso chilometrico:

  • L’azienda può rimborsare i Km percorsi per uso aziendale a un importo previsto da specifiche tabelle ACI
  • Tale importo è esente da IRPEF e contributi sociali, se gli stessi riguardano percorrenze nell’ambito del territorio comunale, sono comunque soggetti a tassazione previdenziale e fiscale
  • Il limite massimo deducibile per l’azienda è fissato in misura pari a 17 HP per veicoli a benzina e 20 HP per veicoli diesel nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
  • Il rimborso include il carburante
  • Il rimborso deve essere supportato da documentazione dettagliata dei Km percorsi per uso aziendale


Detrazione IVA per auto aziendali:

Beni strumentali Uso pubblico Agenti di commercio e rappresentanti Professionisti Uso promiscuo (veicoli non assegnati) Veicoli non assegnati

100%

100%

100%

40%

40%

40%

L'IVA è detraibile dall’acquisto di auto aziendali anche in caso di uso promiscuo, solamente se si dimostri l’inerenza con l’attività d’impresa.

Detraibilità totale

L’IVA è completamente detraibile se il veicolo è concesso in uso strumentale, pubblico o di rappresentanza. Inoltre, come precisato dalla Risoluzione Ministeriale n. 6/DPF/2008, è detraibile al 100% l’iva sui veicoli assegnati a dipendenti qualora siano rifatturati ai dipendenti stessi, importi pari almeno al fringe benefit (30% dell’ammontare corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI). Tale base imponibile va assoggettata a Iva (20%).

In tutti gli altri casi l’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.

É detraibile al 40% l’IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di non utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, dell’arte o della professione; di non costituzione dell’attività propria dell’impresa e di non utilizzo da parte di agenti di commercio e rappresentanti.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. (Efficacia retroattiva al 28 giugno 2007).

La detrazione del 40% si estende anche ai carburanti, custodia, manutenzione e riparazione.

Trattamento fiscale Autocarri

Il Dl 223/2006 ha delegato all’Agenzia delle Entrate la determinazione dei criteri per individuare i veicoli che non possono in alcun caso fruire del trattamento fiscale previsto per gli autocarri.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.181492 del 06/12/2006 individua i seguenti criteri per identificare tali veicoli:

  • Codice di carrozzeria F0 (effezero)
  • Quattro o più posti
  • Rapporto fra Kw e portata espressa in tonnellate (calcolata come differenza fra la massa complessiva e la tara) maggiore o uguale a 180

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