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2013 Novità deducibilità auto

Giovedì, 20 Dicembre 2012 11:23

LE NOVITÀ SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE AUTO A PARTIRE DAL 2013
OGGETTO di cosa si tratta:
Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) sono state modificate alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.

RISVOLTI PRATICI NELLA VENDITA perché potrebbe interessarmi: Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedono, in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. A partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:

dal 40% al 20%
PER LE AUTO AZIENDALI E QUELLE UTILIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI
e dal 90% al 70%
PER LE AUTO IN USO AI DIPENDENTI.

Aziende e lavoratori autonomi vengono quindi ulteriormente penalizzati sotto il profilo fiscale in relazione all’utilizzo di autovetture. Una ulteriore e consistente porzione dei costi sostenuti per acquistare il veicolo e per utilizzarlo non sarà “fiscalmente deducibile” e questo, sicuramente, non incentiva gli investimenti in queste categorie di strumenti di lavoro.

FINALITÀ perché della norma: La novità ha esclusivamente una finalità di gettito fiscale.

DECORRENZA da quando si applicano queste novità: Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.

APPLICAZIONE quali effetti conseguono dalla novità normativa: La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non comporta problemi applicativi particolari: le regole attuali sono in vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare per stabilire quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che entrerà in vigore dal 2013.

Imprese - utilizzo aziendale

  Acquisto in proprietà Leasing finanziario o operativo Noleggio Costi di gestione
NORMATIVA ATTUALE 40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro 40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima 40% del valore dei canoni su max Euro 3.615 40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
NORMATIVA DAL 2013 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro 20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima 20% del valore dei canoni su max Euro 3.615 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

Imprese - in uso promiscuo ai dipendenti

  Acquisto in proprietà Leasing finanziario o operativo Noleggio Costi di gestione
NORMATIVA ATTUALE 90% del valore di acquisto senza limiti 90% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Nessuna durata minima 90% del valore dei canoni 90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
NORMATIVA DAL 2013 70% del valore di acquisto senza limiti 70% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Nessuna durata minima 70% del valore dei canoni 70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

Lavoratore autonomo

  Acquisto in proprietà Leasing finanziario o operativo Noleggio Costi di gestione
NORMATIVA ATTUALE 40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro 40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima 40% del valore dei canoni su max Euro 3.615 40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
NORMATIVA DAL 2013 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro 20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima 20% del valore dei canoni su max Euro 3.615 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

CONSEGUENZE cosa cambia per i soggetti utilizzatori/clienti: Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto (infatti 18.076 x 40% = 7.230).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 3.615,20 (18.076 x 20% = 3.615,20) riducendosi quindi di Euro 3.615,20 (7.230 – 3.615 = 3.615,20).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 723 Euro per autovettura (3.615 x 20% di aliquota IRES = 723).

CASI ESCLUSI chi non è interessato: La novità non incide:

  • sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%. Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
  • autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio;
  • sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.

IVA nessuna novità: Nessuna novità sul versante dell’IVA, che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti nelle stesse percentuali attuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI e di PRASSI se voglio saperne molto di più:

  • Art.4 comma 72 legge 28 giugno 2012 n.92
  • Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR

Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Versione in vigore dal 18.7.2012 (in grassetto le parti aggiornate)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99] per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66] per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83] per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro] per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
[omissis]

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